Onorevoli Colleghi! - Il sistema di formazione professionale ed educativo nel nostro Paese necessita di profondi interventi di modifica, in grado di rivedere un impianto basato sulla tradizionale distinzione tra formazione-lavoro-pensione, visti come le fasi attraverso cui si esplica l'arco di vita di una persona.
      Questa impostazione è in realtà assolutamente obsoleta e non incontra le esigenze del mondo produttivo e del nostro sistema sociale. L'aggiornamento professionale continuo e lo sviluppo di un nuovo concetto di educazione, in grado di connettere istruzione e formazione, richiedono una revisione di questo approccio, puntando sull'aggiornamento continuo, da un lato, e sul recupero delle opportunità scolastiche, dall'altro.
      Il ruolo degli strumenti disposti tradizionalmente per realizzare questo fine (scuole serali, 150 ore, eccetera) è oggi,

 

Pag. 2

purtroppo, assolutamente residuale e incompleto. La costruzione di un sistema compiuto di educazione permanente è ancora agli albori, nonostante i propositi contenuti nei recenti accordi tra le parti sociali e il venire meno di una concezione dell'educazione basata sull'esaustività della cosiddetta «formazione di base», ovvero la formazione scolastica giovanile.
      Per contribuire alla definizione di un nuovo sistema formativo basato sull'aggiornamento continuo e sull'ampliamento delle conoscenze è necessario dare nuove opportunità educative agli anziani e agli adulti. Nel nostro Paese sono attive circa 300 organizzazioni che vanno sotto il nome di università della terza età o dell'età libera. In alcuni casi queste organizzazioni realizzano esclusivamente cicli di conferenze, mentre in molte occasioni si tratta di esperienze complesse, interessanti e particolarmente significative.
      Favorire l'educazione permanente degli adulti implica un'azione di coordinamento e di promozione delle università della terza età. La finalità della presente proposta di legge consiste, quindi, nella definizione di agevolazioni per le attività rivolte all'educazione permanente degli adulti, per la loro organizzazione e per la valorizzazione delle esperienze.
      L'obiettivo è quello della realizzazione di un sistema di agevolazioni che coinvolga i soggetti organizzati del «terzo settore», stimolando lo sviluppo di opportunità formative sempre più qualificate.
      Con la presente proposta di legge, nell'articolo 1, sono definite le finalità del provvedimento che, in ottemperanza ai princìpi costituzionali, promuove l'istituzione e le attività delle università della terza età, comunque denominate, per favorire una più ampia diffusione delle culture e un maggiore inserimento delle persone anziane.
      Il Ministero dell'università e della ricerca (articolo 2) interviene mediante contributi e promuove una campagna informativa rivolta ai comuni e ai cittadini per il biennio 2006-2007.
      All'articolo 3 sono definiti i requisiti dei destinatari dei contributi nazionali, che devono avere un regolare atto costitutivo o statuto, operare senza fini di lucro e svolgere attività da almeno un anno.
      L'accesso ai corsi è libero (articolo 4), fatto salvo il pagamento della retta individuale relativa alla iscrizione o alla frequenza.
      L'articolo 5 stabilisce le caratteristiche dell'attività didattica:

          a) per accedere ai contributi nazionali i corsi promossi dalle università della terza età devono prevedere cicli di almeno otto lezioni ciascuno;

          b) i docenti delle materie scientifiche, storiche e letterarie devono essere in possesso di una laurea attinente gli argomenti dei rispettivi corsi;

          c) al termine dell'anno accademico l'università può rilasciare un attestato di frequenza ai corsi che, in ogni caso, non può assumere valore legale.

      La proposta di legge stabilisce, inoltre, le modalità per l'accesso ai contributi nazionali (articolo 6), i relativi tempi e le modalità di erogazione (articolo 7), nonché la destinazione dei contributi (articolo 8).
      L'articolo 9 stabilisce che alle università della terza età e alle associazioni o federazioni delle stesse sono riconosciute ed estese tutte le agevolazioni fiscali previste per le organizzazioni di volontariato dalla legge n. 266 del 1991 e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale dal decreto legislativo n. 460 del 1997.
      Infine, l'articolo 10 prevede uno stanziamento specifico nell'ambito della legge finanziaria, definito annualmente; la ripartizione dello stanziamento tra le singole regioni destinatarie è effettuata sulla base di criteri definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Pag. 3